Il D.M 06/12/2010 del Ministero per le politiche agricole e forestali prevede una comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa per chi si dedica anche solo come hobby alla pesca .
Questa sorta di censimento ha fatto nascere molte polemiche, soprattutto motivate dalla paura che al censimento seguisse una tassa .
Io comunque avevo effettuato la mia registrazione online dal sito del ministero.
Adesso con un decreto pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011 ci sono state delle modifiche sostanziali e per chi pesca da terra come noi che usiamo il divergente non è più necessario portarsi dietro la scheda di registrazione ed il documento.
Questo il testo essenziale :
[…]
VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
RITENUTO necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;
[…]
DECRETA
Articolo 11. All’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.
[…]
L’art. 2 modificato del DM 06/12/2010 è quello relativo ai controlli e quindi sostanzialmente non dobbiamo più avere con noi i documenti riguardanti l’adesione al censimento.
Da notare però che nessuna modifica è stata fatta all’art. 1 relativo all’obbligatorietà di compilare i moduli da parte di chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare.
Quindi chi non lo ha fatto e chi diventerà pescatore nei prossimi 3 anni (il censimento aveva validità triennale) dovrebbe iscriversi al censimento anche se effettua pesca da terra, anche se poi nessuno è autorizzato a controllare .
Nello stesso decreto modificativo il comma 5 riporta inoltre:
5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri”
A me sembra la solita cosa all’italiana, crea solo confusione tra i pescatori e ch dovrebbe fare i controlli.
in riferimento all’attività di pesca sportiva in mare,quali e quante attrezzature si possono utilizzare con una imbarcazione da diporto inf. a m6 ?
Dal sito della guardia costiera:
MARE SICURO” – Pesca sportiva
La pesca sportiva è consentita con i seguenti attrezzi:
– coppo, bilancia (di lato non superiore a m. 6);
– giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a m. 16;
– lenze fisse quali canne (Max. 5 per ogni pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi;
– lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
– nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
– parancali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
– nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
– rastrelli da usarsi a piedi;
E’ vietata la pesca con fonti luminose.
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di kg. 5 giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata. Non può essere catturata giornalmente più di una cernia.