Quando un paio di anni fa è uscito il censimento dei pescatori sportivi, molti hanno insinuato che servisse solo a contare i pescatori, in modo da iniziare i conteggi per una nuova tassa .
Certamente non si sono sbagliati . Già c’è stato un tentativo di istituire questa nuova tassa sui pescatori nella finanziaria 2015, proposta affossata sotto una marea di proteste .
Adesso però sembra che non ci saranno ulteriori rinvii . Molto probabilmente a partire dal 2016 chi vorrà pescare in mare dovrà pagare una piccola tassa. Ci sono pochi dubbi perchè i firmatari della proposta di legge sono bipartisan, da destra a sinistra .
A proporlo è il nuovo testo unificato per la pesca presentato oggi alla Camera che, tra i vari articoli, prevede un contributo per le attività in mare. La licenza di pesca per le acque interne, fiumi e laghi, infatti, è già a pagamento.
«Con l’articolo 22 del testo di legge “Interventi per il settore ittico adottato in Commissione Agricoltura” – spiega il relatore Luciano Agostini, deputato della Commissione – vogliamo introdurre una piccola tassa per un settore che va censito, da versare al bilancio dello Stato».
Quanto si dovrà pagare:
- 20 euro l’anno per coloro che pescano da un’imbarcazione a motore
- 10 euro l’anno negli altri casi, come il barchino divergente.
Non è chiarito dal testo di legge se chi pesca sia dalla barca che da terra dovrà pagare entrambe le tasse, oppure se il versamento per la pesca da natante ingloba anche la tassa della pesca da terra .
Chi dovrà pagare:
Sono soggetti alla tassa solo i soggetti di età compresa tra i 16 ed i 65 anni .
I disabili sono esentati.
Quello che segue è il punto saliente del testo in discussione alla Camera dei Deputati . (scarica qui il PDF)
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.
Art. 22.
(Pesca non professionale).1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi comma 2 e 3.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all’articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.
3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo comma sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al terzo comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell’articolo 2; un’ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed una quota del 10 per cento destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.
Sanzioni
Chi non provvede al censimento ed al versamento del “contributo” sarà soggetto a “sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio” .
Facciamo i conti:
sanzione amministrativa richiamata = 51 euro
incrementata del doppio = (51 X 2) 102 euro
TOTALE SANZIONE 153 euro
Sarà vero ?
La tassa è rivolta a chi ha imbarcazioni ed i barchinari ?
Quindi se vado a pescare da riva con la canna non la pago ?
E’ vero che c’è una proposta di legge. Leggi una parte del testo nell’articolo .
Deve essere ancora approvata, ma viene data per certo, visto che è firmata da PD e Forza Italia e quindi ci sono i numeri per approvarla .
Chi ha la barca e non pesca non la paga.
Se peschi con la canna, sei un pescatore e devi pagarla.
Sono venuto a conoscenza di una tassa per la pesca amatoriale sono in possesso per il primo anno, anzi direi da circa un mese di un barchino divergente, che al momento non ci sono andato per via della brutta stagione. Chiedo quale è l’importo che devo versare e come su versamento postale o in altro modo. Ho 73 anni, un attività per stare all’aria aperta e quindi fare un po’ di moto anche in conseguenza di due interventi importanti che ho subito.
al momento non esistono tasse per la pesca amatoriale. Puoi andare a pescare tranquillo.
Sarà come dici nel mio comune è siamo a Campiglia Marittima (Prov.Li) e in evidenza un cartello per chi va a pesca a fare funghi e tartufi, con i varie importi pesca con la canna ,con bilancia e altro 35€ anno e 1€ un giorno. Lunedì torno in comune e ti farò sapere.Grazie e buona Domenica. Antonio
per la raccolta di funghi e tartufi vige una legge Regionale. per la pesca sportiva in mare non c’è una normativa nazionale e posso dirti che, abitando anche io in Toscana, non c’è una legge regionale, e sicuramente il comune non può imporla.